TITOLO I° | Costituzione, sede, durata, scopi

Art. 1 – E’ costituita una società cooperativa a responsabilità limitata denominata “EURO SCOUT, società cooperativa”

Art. 2 – La Società Cooperativa ha sede legale in Treviso (TV).

Art. 3 – La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e può essere prorogata con delibera dell’assemblea dei soci.

Art. 4 – La Cooperativa agisce senza fini di lucro ed ha per oggetto l’organizzazione e la gestione di servizi atti a promuovere e sostenere le attività dell’Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici della Federazione dello Scoutismo Europeo (F.S.E.) denominata successivamente, nel presente atto, Associazione.

Tali servizi, nei limiti dell’art. 2513 C.C. potranno essere messi a disposizione anche dei non soci, quali, Gruppi, Associazioni, Enti culturali e/o scolastici, Parrocchie  per la realizzazione di iniziative che siano in armonia con le finalità ed i metodi educativi dell’Associazione.

In particolare la società, nel rispetto delle finalità predette, potrà per i soggetti sopra indicati:

– acquistare e vendere le attrezzature necessarie ed utili per le varie attività come: tende, utensili, uniformi, articoli sportivi, materiale didattico e mezzi di trasporto;

– acquistare e vendere vettovagliamenti per campi estivi, invernali, feste di Gruppo;

– acquistare, costruire, produrre, vendere, locare ed assumere in locazione e affitto beni mobili ed immobili nonché compiere ogni altro atto di disposizione relativo a detti beni purché direttamente finalizzato alla realizzazione degli scopi dell’Associazione;

– sostenere le attività dei Gruppi F.S.E. e dei loro singoli soci censiti, come formazione Capi, campi scuola, partecipazione ad attività nazionali ed internazionali;

– promuovere e sostenere la formazione e l’attività di pattuglie scout di Protezione Civile;

– diffondere la conoscenza dello scoutismo attraverso libri, fascicoli, volantini, video/audio-cassette, destinati sia ad uso interno che esterno dell’Associazione,

– promuovere e sostenere la raccolte la conservazione di atti e documenti che testimonino la storia e la tradizione dello scoutismo cattolico trevigiano;

– favorire i rapporti ed i collegamenti con i Gruppi Scout sia all’interno che all’esterno dei Distretti F.S.E. di Treviso

– stipulare accordi di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, altri enti pubblici, ditte e società private, associazioni e comunità;

– stipulare contratti e convenzioni e compiere ogni altro atto negoziale con i soggetti di cui sopra e privati;

– organizzare conferenze, riunioni, corsi di formazione e di aggiornamento, attività ricreative, culturali e sportive ed altre analoghe;

– prestare fideiussioni e rilasciare garanzie nell’interesse proprio e di terzi;

– ottenere finanziamenti ed accettare conferimenti in denaro o in natura o prestiti da terzi o dai propri soci, predisponendo eventualmente un apposito regolamento.

Inoltre la società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione dell’oggetto sociale e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo, nel rispetto dei principi e della disciplina della mutualità.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società Cooperativa potrà aderire ad associazioni, confederazioni, consorzi e quant’altro occorre.

Le scelte e le priorità di intervento saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione, sentiti i Commissari dei Distretti F.S.E di Treviso, in base alle disponibilità di cassa e di una prudente valutazione delle entrate previste.

Art. 5 – La Società deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, così come realizzato dal precedente articolo 4.

L’organo amministrativo documenterà la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall’articolo 2513 del Codice Civile.

La società in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

  1. a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
  2. b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
  3. c) non potrà distribuire riserve ai soci cooperatori, nè durante la vita della cooperativa, nè successivamente al suo scioglimento;
  4. d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

TITOLO II° | Soci

Art. 6 – Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al limite stabilito dalla legge.

Nessun socio assume responsabilità sussidiaria per le obbligazioni sociali.

Possono essere soci:

– tutti i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia che condividano ed intendono osservare i Principi, lo Statuto ed il Regolamento della F.S.E.;

– i Gruppi F.S.E.

– le Parrocchie

– altri enti.

Il consiglio di amministrazione, di volta in volta, potrà determinare il numero minimo di quote che i soci diversi dalle persone fisiche devono sottoscrivere per essere ammessi alla Cooperativa.

Art. 7 – L’ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati e presentata al Consiglio di Amministrazione e deve contenere i seguenti elementi:

– cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, indirizzo di posta elettronica nonché numero di quote che si intendono sottoscrivere;

– la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Tutte le comunicazioni che la Società Cooperativa effettua al Socio, si considerano legalmente avvenute e ricevute quando siano state indirizzate alla residenza o al suo indirizzo di posta elettronica del Socio quale risulta dal libro dei Soci.

Art. 8 – Il socio:

– partecipa all’Assemblea con diritto di voto;

– può prendere visione degli atti dell’Assemblea;

– può presentare osservazioni e proposte in ordine alla conduzione della Cooperativa;

– deve provvedere entro 15 (quindici) giorni dall’ammissione al versamento delle quote sottoscritte;

– è tenuto all’osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

– è tenuto a collaborare con la Società per il raggiungimento degli scopi sociali, mantenendo un comportamento che risponda all’affidamento riposto dalla Società nelle sue attitudini personali e professionali e partecipare all’attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali;

– è tenuto a comunicare tempestivamente ogni modifica della propria residenza e recapiti posta elettronica ai fini della reperibilità.

Art. 9 – La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione e per morte.

Art. 10 – Il socio può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando:

  1. a) abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
  2. b) non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi, di collaborare con la Società per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 11 – Il socio può essere escluso, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando:

  1. a) abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
  2. b) non adempia gli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la Società;
  3. c) assume comportamenti od iniziative tali da danneggiare o arrecare comunque pregiudizio alla Società ed in ogni caso incompatibili con le finalità ed i principi educativi dell’Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici;
  4. d) non partecipi senza giustificati motivi per più di due anni alle assemblee regolarmente convocate.

Art. 12 – In caso di morte del socio l’erede ha il diritto alla liquidazione della quota secondo le modalità di cui all’articolo 143 e non può subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Art. 13 – Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche la immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso.

Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la liquidazione della quota di capitale sociale.

Art. 14 – Il socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso della quota versata a norma dell’articolo 2535 del Codice Civile, ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della società, ai fondi mutualistici.

Gli amministratori liquideranno la quota nei 180 (centoottanta) giorni successivi all’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui è avvenuta l’esclusione o il recesso o la cessazione.

Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale della quota effettivamente versata salvo il diritto di ritenzione della cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido.

Eventuali debiti del socio escluso o recedente, nei confronti della società, si compenseranno, fino a concorrenza dell’importo minore, con il suo credito per il rimborso delle quote sociali.

Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dell’approvazione del bilancio dell’esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

TITOLO III° | Patrimonio – Esercizio sociale – Bilancio

Art. 15 – Il patrimonio sociale è costituito:

  1. a) dal capitale sociale che è formato da un numero illimitato di quote aventi ciascuna valore nominale di Euro 25,82;
  2. b) dalla riserva ordinaria;
  3. c) da eventuali riserve straordinarie costituire dalle tasse di ammissione e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi dei soci deceduti;
  4. d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri od investimenti futuri;
  5. e) da qualsiasi liberalità o elargizione che pervenisse alla Società per essere impiegata per il raggiungimento degli scopi sociali.

Le quote non possono essere soggette a pegni ed altri vincoli a favore di terzi con effetti verso la Società.

Non possono essere cedute a terzi senza l’autorizzazione specifica del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 – Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre e deve essere predisposto almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché non sia approvato.

I soci possono farne prendere visione anche ai loro procuratori.

Approvato il bilancio, l’Assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili come segue:

1) Il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinata al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci cooperatori.

2) Una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui all’articolo 11 della legge 59/1992.

3) Del residuo una quota per la rivalutazione delle quote del capitale sociale.

4) Del residuo una quota a dividendi ai soci, nel limite fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all’articolo 2514 del Codice Civile.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2514 del Codice Civile.

E’ fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento.

E’ fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente allo scioglimento.

In deroga a quanto precede, l’assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma.

Art. 17 – I ristorni, quali quote economiche dell’esercizio da attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.

L’Organo di Amministrazione ne determina l’ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l’inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

L’assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all’interno dei seguenti criteri:

1) liquidazione diretta immediata o rateizzata;

2) aumento gratuito di capitale sociale;

3) offerta di obbligazioni di nuova emissione;

4) offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.

TITOLO IV° | Gli organi sociali

Art. 18 – Sono organi della società:

– l’Assemblea dei soci;

– il Consiglio di Amministrazione;

– il Presidente.

(I) Assemblea

Art. 19 – Nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota versata.

Ciascun socio può, tramite delega scritta, rappresentare fino a due voti.

I Gruppi FSE, le Parrocchie, gli altri Enti, devono essere rappresentati dalla persona fisica iscritta sul libro Soci, con possibilità di delega ad altra persona, purché appartenente al medesimo gruppo FSE, Parrocchia od altro Ente.

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate anche altrove, purché in Italia e purché il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione dei soci.

Fino a che la società non farà ricorso al capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea, l’Organo Amministrativo potrà scegliere che l’avviso di convocazione dell’assemblea possa avvenire come segue:

  1. a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o su quotidiano a diffusione nazionale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
  2. b) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a mezzo di servizi postali o equipollenti forniti di avviso di ricevimento;
  3. c) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
  4. d) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea.

Art. 20 – L’assemblea ordinaria:

– approva il bilancio

– nomina il Presidente e i Vicepresidenti, fissando di volta in volta il numero di questi fino ad un massimo di tre;

– nomina gli amministratori, fissandone di volta in volta il numero;

– delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione;

– delibera sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti di esclusione dei soci adottati dal Consiglio di Amministrazione;

– delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, nonché sulla responsabilità degli amministratori;

– approva i regolamenti previsti dal presente statuto.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previste dalla legge, l’assemblea potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L’assemblea ha altresì luogo quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare da almeno un decimo dei soci. In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

L’avviso deve contenere l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione del luogo dell’adunanza e quella della data e dell’ora della prima e seconda convocazione. In mancanza dell’adempimento di tali formalità, l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto e tutti i componenti dell’organo amministrativo e di controllo se nominato sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.

L’assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci e che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli interventi possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le modalità operative previste nello specifico regolamento.

L’avviso di convocazione in tal caso deve contenere:

  1. a) l’avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza;
  2. b) le modalità e i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
  3. c) l’indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto e il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;
  4. d) la o le deliberazioni esposte per esteso.

E’ pertanto necessario che: sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; venendo altresì consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 21 – L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dell’atto costitutivo e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 22 -L’Assemblea ordinaria è validamente costituita:

– in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresenti la maggioranza dei voti di tutti i soci;

– in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all’adunanza.

L’assemblea straordinaria delibera con le stesse maggioranze dell’assemblea ordinaria.

(II) Consiglio di Amministrazione

Art. 23 – La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri componenti.

Art. 24 – Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza dell’assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione con competenza esclusiva:

– nomina occorrendo il Consigliere Delegato della società;

– nomina occorrendo il Direttore Generale della società;

– nomina occorrendo i membri dei comitati esecutivi.

Art. 25 – Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri nei limiti previsti dall’articolo 2381 del Codice Civile:

– al Comitato Esecutivo;

– ad uno o più membri.

Il Consiglio inoltre, può nominare procuratori speciali incaricati di compiere gli atti espressamente indicati nella delibera di nomina.

Art. 26 – Il Consiglio è convocato dal Presidente, da un Vice Presidente, dal Consigliere delegato, presso la sede legale o altrove purché in Italia, con avviso a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno cinque giorni prima della riunione. Il Consiglio può essere convocato in un termine più breve, purché non inferiore ad un giorno, per telegramma o telefax, o raccomandata a mano, sempreché i consiglieri siano preventivamente informati degli argomenti da trattare. E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario che redige il verbale della riunione.

E’ ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità già definite per l’Assemblea dei soci.

Art. 27 – Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Il Consiglio di Amministrazione determina il compenso dovuto a quelli dei suoi membri o a Soci che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Art. 28 – Il Consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 29 – In presenza del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri eleggono tra loro, ove non vi abbia provveduto l’Assemblea, il Presidente e , se del caso, il Vice Presidente.

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega conferita.

TITOLO V° | Disposizioni generali e finali

Art. 30 – La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell’articolo 2484 del Codice Civile esclusa quella di cui al numero 4, nonché per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento l’assemblea straordinaria dei soci determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell’unico o più liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residua, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell’articolo 11, comma 5 della legge 59/1992.

Art. 31 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto. Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

F.to Marialuisa Faotto

  ”  Maurizio Viani Notaio L.S.